Art. 12.

      1. L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria). - 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 2. La stagione venatoria è articolata per periodi e per specie; inizia il 21 agosto e si conclude l'ultimo giorno di febbraio.
      2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie negli archi temporali di seguito indicati:

          a) specie cacciabili dal 21 agosto al 28 febbraio: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); marzaiola (Anas querquedula); alzavola (Anas crecca); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); piccione selvatico (Columba livia); frullino (Lymnocryptes minimus);

          b) specie cacciabili dal 21 agosto al 31 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); canapiglia (Anas strepera);

          c) specie cacciabili dal 1o settembre al 20 febbraio: porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); volpe (Vulpes vulpes); allodola (Alauda arvensis); oca granaiola (Anser fabalis); oca selvatica (Anser anser); oca lombardella (Anser albifrons); chiurlo (Numenius arquata); pettegola (Tringa totanus); pantana (Tringa nebularia); totano moro (Tringa erytropus); piovanello maggiore (Calidris canutus);

 

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          d) specie cacciabili dal 1o settembre al 28 febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); piviere dorato (Pluvialis apricaria);

          e) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

          f) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

          g) specie cacciabili dal 1o settembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa); fagiano (Phasianus colchicus).

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, determinano, nell'osservanza dei commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando, altresì, all'interno degli archi temporali fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 2, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore delle convenzioni internazionali.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale

 

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per la fauna selvatica, pubblicano il calendario regionale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
      6. Per la tutela dell'ecosistema anche attraverso limitazioni della pressione venatoria, il numero delle giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da ogni cacciatore non può essere superiore a tre.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1o ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate settimanali.
      8. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e quella da appostamento agli acquatici è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il tramonto.
      9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui ai commi 2 e 8».